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Eseguire opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

Descrizione

Eseguire opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 prevede una disciplina semplificata per le opere mirate a soddisfare esigenze temporanee ed urgenti. Prima della realizzazione dei manufatti è necessaria la comunicazione di inizio lavori e gli stessi devono essere immediatamente rimossi quando non se ne ha più bisogno e, in ogni caso, entro un termine non superiore a 90 giorni.

Le opere descritte sopra possono essere eseguite dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori (CIL) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1,  Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, art. 3). Non è necessario alcun titolo abilitativo, ma occorre rispettare:

  • e prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
  • le norme relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
  • la vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri 

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