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Fare un ravvedimento operoso

Descrizione

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).

Con il Decreto legislativo 14/06/2024, n. 87, è stato introdotto un nuovo sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Le sanzioni sono ora ridotte in misura tendenzialmente fissa e più contenuta rispetto al passato, semplificando il calcolo per i contribuenti. Sono state introdotte anche nuove aliquote ridotte che variano in base al tempo trascorso dalla scadenza.
Inoltre, è stata prevista l'applicazione automatica del cumulo giuridico e dell'istituto della continuazione, che consente una riduzione complessiva dell'onere sanzionatorio in presenza di più violazioni, migliorando l'equità del sistema.

Nella nuova versione (violazioni commesse dal 1° settembre 2024), le sanzioni sono ripartire a seconda dei giorni di ritardo accumulato:

  • meno di 15 giorni
  • tra 16 e 30 giorni
  • tra 31 e 90 giorni
  • entro un anno dalla violazione
  • oltre un anno ma entro 2 anni dalla violazione
  • dopo 2 anni dalla violazione ma prima della notifica dello schema di atto senza adesione
  • dopo processo verbale di constatazione, senza adesione e prima dello schema di atto.

Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, resta in vigore la precedente articolazione del ravvedimento, che prevedeva sei tipologie:

  • ravvedimento sprint (entro 14 giorni)
  • ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno)
  • ravvedimento medio-trimestrale (dal 31° al 90° giorno)
  • ravvedimento lungo (entro 1 anno)
  • ravvedimento lunghissimo (entro 2 anni)
  • ravvedimento ultra-biennale (oltre 2 anni).

In questi casi, le sanzioni erano calcolate in percentuali diverse e variabili a seconda della tempestività, partendo dallo 0,1% giornaliero fino a un massimo del 5% per ritardi oltre due anni.

Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scaduto l’anno dalla commissione della violazione, se non si provvede spontaneamente al pagamento alle scadenze previste, il Comune procederà all’invio dell'avviso di accertamento esecutivo che verrà notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Se non si ottempera comunque al pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante misure cautelari ed esecutive.

Approfondimenti

Per calcolare l'importo dovuto, è necessario sommare tre componenti fondamentali:

  1. l'imposta dovuta: rappresenta l'ammontare del tributo che, per errore o omissione, non è stato versato entro la scadenza originaria. Costituisce la base di calcolo per le successive voci di sanzione e interessi.
  2. la sanzione ridotta: le sanzioni per omesso o ritardato versamento, che ordinariamente ammontano al 25% dell'imposta, vengono significativamente ridotte in sede di ravvedimento. L'aliquota specifica da applicare dipende dal lasso di tempo trascorso dalla scadenza. Ad esempio:

    1. per ritardi entro 14 giorni, la sanzione è dello 0,8333% per ogni giorno di ritardo
    2. per ritardi tra 15 e 30 giorni, scende all'1,25%
    3. per ritardi oltre i 90 giorni ed entro la dichiarazione, si attesta al 3,125%. 

    Maggiore è il ritardo, più alta sarà la sanzione ridotta applicabile. Per consultare ulteriori dettagli sulle sanzioni visita il sito dell'Agenzia delle Entrate.

  3. Interessi di Mora: Questi interessi sono calcolati sull'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo, a partire dalla data di scadenza del versamento fino al giorno dell'effettivo pagamento. Il tasso di interesse legale è stabilito annualmente per Decreto ministeriale (ad esempio, il 2% annuo per il 2025). È fondamentale applicare il tasso vigente per ciascun periodo di maturazione degli interessi, qualora il ritardo si estenda su più anni con tassi differenti.

In sintesi, il contribuente dovrà versare l'imposta originaria, la sanzione calcolata in base alla fascia di ritardo e gli interessi maturati quotidianamente. Tale procedura consente di regolarizzare la propria posizione tributaria con oneri inferiori rispetto a quelli derivanti da un accertamento fiscale.

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